L’art. 309, che qui riportiamo, detta le norme per l’organizzazione scolastica dell’IRC e definisce la figura del docente della disciplina. L’articolo riprende la Legge 5 giugno 1930, n. 824 tuttora in vigore.
Art. 309 - Insegnamento della religione cattolica 1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b). |