L’IRC è inserito nell’ordinamento della scuola italiana in virtù del Concordato sottoscritto fra lo Stato Italiano e la Santa Sede l’11 febbraio 1929 nel palazzo del Laterano a Roma e inserito nella Legge 27 Maggio 1929, n°810.
L’art. 36 riguarda l’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche.

Art. 36. L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'ordinario priva senz'altro l’insegnante della capacità di insegnare. Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dalla autorità ecclesiastica.” (Legge 27 maggio 1929, n. 810 art. 36)

L’insegnamento della religione viene così introdotto anche nella scuola media, ma non nella scuola materna.
Nella scuola elementare era già presente dal 1924 a seguito della Riforma Gentile.