La storia dell'IRC in Italia

DALLA RELAZIONE DELL’ON. BRIGNONE

(Senato della Repubblica VII commissione – XIII legislatura)

La legge Casati del 1859 (rimasta in vigore sostanzialmente fino al 1923) assolse il compito di unificare l'ordinamento dell'istruzione sottraendo le scuole alla dipendenza dall'autorità ecclesiastica. L'insegnamento della religione, obbligatorio anche nelle secondarie, vi figurava al primo posto nell'elenco delle materie di studio; il parroco competente per territorio esaminava semestralmente gli allievi ed era prevista la dispensa previa domanda scritta dei genitori e con firma autenticata. Programmi e orari dell'insegnamento della religione (in orario di lezione) erano fissati da regolamenti e ordinanze.

Dopo l'unificazione e l'assunzione da parte dello Stato del compito dell'istruzione pubblica, emerse in Italia il problema giuridico dell'insegnamento della religione, poiché la Chiesa contestava sia la competenza esclusiva dello Stato nella scuola, sia l'intento di sottrarla alla sua influenza, realizzando un sistema educativo privo di componenti religiose. Negli anni dei Governi della Destra storica si susseguirono i provvedimenti tendenti a ridurre il peso dell'insegnamento della religione nelle scuole di Stato. Nel 1862 una legge escluse dagli aumenti stipendiali i professori delle facoltà teologiche, i quali l'anno successivo non vennero più sostituiti man mano che lasciavano l'insegnamento. Il regolamento del 1865 per le scuole secondarie configurava la disciplina più come un esercizio di culto che come una materia vera e propria e pertanto, pur confermando l'insegnamento della religione, ne demandava l'attuazione a norme piuttosto generiche.

Nei programmi e istruzioni del 1867 il ministro Coppino, pur senza abrogare l'insegnamento della religione cattolica, non ne fece più espressa menzione; di conseguenza alcuni Comuni interpretarono il silenzio come abolizione. Il 29 settembre 1870 (nove giorni dopo la breccia di Porta Pia) la circolare Correnti rese facoltativo l'insegnamento religioso nelle scuole elementari.

Negli anni fra il 1876 e il 1908, nella legge Coppino (che rendeva obbligatoria l'istruzione primaria), nei regolamenti e nei regi decreti, pur tra nebulosità (poiché nulla nella legge Coppino veniva esplicitamente detto dell'insegnamento della religione cattolica) e contraddizioni regolamentari e giurisprudenziali, comparve, quasi in sostituzione dell'insegnamento della religione cattolica, l'insegnamento delle "prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino". Ai comuni rimaneva comunque l'obbligo di fornire l'insegnamento di religione cattolica se richiesto dai genitori.

Il regio decreto 6 febbraio 1908, n. 150, stabilì che l'insegnamento della religione cattolica fosse impartito nelle scuole elementari a cura del comune se la maggioranza del consiglio era favorevole; altrimenti che fosse a carico dei genitori in locali messi appositamente a disposizione. Per tale motivo Bissolati ripropose in Parlamento la seguente mozione, già presentata e respinta l'anno precedente: "La Camera invita il Governo ad assicurare il carattere laico della scuola elementare, vietando che in essa venga impartito, sotto qualsiasi forma, l'insegnamento religioso". Tale mozione fu dibattuta lungamente (dal 18 al 27 febbraio) con l'intervento di ben 44 deputati di varie appartenenze politiche. La mozione fu nuovamente respinta, fu però approvato un ordine del giorno che confermava il su citato regio decreto del 1908.