Il 18 febbraio 1984 è stato sottoscritto fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede un accordo di revisione del Concordato del 1929.

Questo accordo ha aggiornato i rapporti fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede tenendo conto della situazione attuale della società italiana.

Non è perciò un nuovo concordato, ma una revisione di quello già esistente che continua ad essere la fonte principale nei rapporti fra lo Stato Italiano e la Chiesa cattolica.

La revisione concordataria è stata introdotta nell’ordinamento scolastico della Repubblica Italiana con laLegge 25 marzo 1985.
 

Legge 25 marzo 1985, n. 121

Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

Articolo 9

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. A tali scuole che ottengono la parità È assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e negli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.

2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, È garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.


Le modalità di applicazione riguardo all’IRC sono indicate nel protocollo addizionale dell’accordo di revisione:

 

Dal Protocollo addizionale n. 5

(relativo all’art.9 dell’accordo di revisione del 1984)
 

  1. a)L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicata al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni  da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica.

Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo;

b) con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:

  1. •i programmi dell’insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;

  2. •le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

  3. •i criteri per la scelta dei libri di testo;

  4. •i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.


Sulla base di questa revisione l’IRC, pur restando nell’alveo della dottrina precedente del Concordato del 1929, si pone in discontinuità rispetto alla normativa del passato per una nuova identità e una nuova motivazione.

“2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare”.
 

Nel nuovo accordo si possono rilevare anche le seguenti novità:

  1. •la presenza dell’IRC anche nella scuola dell’infanzia. La nuova normativa, infatti, introduce questa disciplina scolastica in tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, tranne che negli istituti universitari.

  2. •l’IRC non è più “fondamento e coronamento” dell’istruzione pubblica come prevedeva il Concordato del 1929.

  3. •l’IRC non è più un insegnamento obbligatorio. Il nuovo accordo riconosce, infatti, ai genitori e agli studenti la libertà se avvalersi o meno di questo insegnamento.