Con l’accordo di revisione concordataria del 18 febbraio 1984, l’IRC diventa una disciplina opzionale. Gli studenti o le loro famiglie possono esercitare il diritto se avvalersene oppure no, esprimendo la scelta su un apposito modulo da allegare alla domanda di iscrizione alla scuola. 
L’Intesa fra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro della Pubblica Istruzione della Repubblica Italiana, introdotta nell’ordinamento scolastico italiano con il·DPR 751 del 16 dicembre 1985·e poi revisionata con il·DPR 202 del 23 giugno 1990,·prevede che la scelta operata· all’inizio di ogni ciclo scolastico abbia effetto anche per gli anni successivi nel medesimo grado di scuola, fermo restando il diritto di cambiare la scelta all’inizio di ogni anno scolastico.
E’ importante sottolineare che la scelta non deve portare a forme di discriminazione.
 

Legge 25 marzo 1985, n. 121 - 9.2

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

DPR n. 751/85, 2.1

a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni:

b)la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;

c) è assicurata, ai fini dell’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero della Pubblica Istruzione sulla nuova disciplina dell’insegnamento della religione cattolica e ordine alla prima attuazione dell’esercizio di tale diritto…

La normativa che fa seguito alla revisione del Concordato nel 1984, obbliga lo Stato a garantire l’insegnamento della Religione cattolica a tutti gli studenti che ne facciano richiesta.

Dalla scelta deriva l’obbligo scolastico di frequentarlo, essendo l’IRC materia a pieno titolo inserita nell’elenco delle discipline scolastiche.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 203 dell’ 11 aprile 1989

[…] Lo Stato è obbligato, in forza dell'Accordo con la Santa Sede, ad assicurare l'insegnamento di religione cattolica. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo. […]

Anche se materia facoltativa, l’IRC non può essere paragonato agli insegnamenti integrativi previsti dalla legge sull’autonomia n. 59 del 15 marzo 1997 art. 21, volti ad accrescere l’offerta formativa della scuola.

L’IRC è una vera propria materia curricolare alla pari delle altre materie. Esso gode di propri obiettivi specifici, di propri libri di testo e di propri docenti.