Per svolgere la professione di insegnante di religione nella scuola il docente deve possedere il certificato di idoneità rilasciato dal Vescovo diocesano del territorio in cui è ubicato l’istituto scolastico.

Questa disposizione era già richiesta dalla Legge 27 maggio 1929, n. 810.

Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'ordinario priva senz'altro l’insegnante della capacità di insegnare.(Legge 27 maggio 1929, n. 810)

Secondo un parere del consiglio di stato (n. 76/1958) il certificato di idoneità ha il medesimo valore di un titolo di abilitazione analogo a quello richiesto agli altri insegnanti della scuola.

Oggi, il certificato di idoneità viene richiesto da:

PROTOCOLLO addizionale n. 5

a) L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole …. è impartito ….. da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica

INTESA del 14 dicembre 1985  - 13 giugno 1990

2.5 L’insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano e  da essa non revocata, nominati, d’intesa con l’ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi de la normativa statale.

2.6-bis. Il riconoscimento di idoneità all’insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell’ordinario diocesano.

La legge ecclesiastica riconosce al Vescovo diocesano il potere di conferire l’idoneità all’insegnamento ai docenti di religione:

Codice di Diritto Canonico, Can. 804.2

§2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.

Nella XXXIV assemblea generale del 1991 la Conferenza Episcopale Italiana ha così interpretato il canone 804 § 2:
 

  1. ✙ Retta dottrina: al docente viene richiesta una conoscenza completa dei contenuti della rivelazione e della dottrina ecclesiale

  2. ✙ Testimonianza di vita cristiana: il docente deve mostrare coerenza di vita con la fede che professa e comportamenti pubblici non contrastanti con la morale cattolica

  3. ✙ Abilità pedagogica: per svolgere in modo soddisfacente il proprio lavoro nell’ordine di scuola di appartenenza, il docente deve dimostrare capacità di insegnare, capacità supportata dagli studi compiuti.


Nel caso di revoca del certificato di idoneità, il docente della scuola secondaria di primo o secondo grado di ruolo o lo specialista della scuola primaria di ruolo risolve immediatamente il contratto di lavoro come docente di religione ma

può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresí titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.(Legge 18 luglio 2003, n. 186)

Questa disposizione non può essere applicata ai docenti incaricati che, pertanto, vedono risolto il loro contratto di lavoro.

I maestri di classe ai quali è stata revocata l’idoneità non possono più insegnare religione cattolica, ma continuano a svolgere ugualmente la loro professione di insegnanti di scuola primaria.